Art. 23.

      1. All'articolo 409 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

      «Egli conserva altresì la capacità di compiere i singoli atti di natura personale riguardo ai quali il giudice tutelare non

 

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abbia stabilito un impedimento con l'atto istitutivo dell'amministrazione di sostegno o successivamente».